Con il decreto N.I. 37/2024 il Governo ha provveduto ad una generale revisione del sistema delle sanzioni, penali e amministrative, applicabili per le violazioni degli obblighi tributari.
Evidenziamo qui di seguito le principali novità di diretto interesse per gli esercenti che , di fatto, costituiscono un’attenuazione della misura delle sanzioni irrogabili nei confronti degli esercenti.
Invio delle chiusure in ritardo o non emissione di scontrini
In caso di mancata o non ttempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione applicabile, per ciascuna operazione, e’ il settanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con il limite minimo di 300 euro.
Mancata verifica Periodica Biennale
-La sanzione per omessa verificazione periodica che ricordiamo essere biennale a meno di un guasto, è stata collocata nel testo normativo in posizione autonoma e si applica quindi a tutte le ipotesi della omessa VP (c.d. “VP scaduta”) ed è stata confermata nella misura da euro 250 a euro 2.000.
Assenza del QrCode
-La sanzione per l’assenza del Qrcode viene assimilata all’ omessa verificazione periodica
Mancato Invio delle Chiusure
-La sanzione minima applicabile per i casi mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi è stata fissata a 300 euro
-Nei casi di omessa o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri che risultino tuttavia regolarmente memorizzati, è stata confermata la misura della sanzione pari a 100 euro per ciascuna omessa trasmissione. Tuttavia, è stato opportunamente introdotto un “tetto” massimo all’importo della sanzione, stabilendo “comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre”. Ciò al fine di evitare, come purtroppo è avvenuto in passato, casi di determinazione di una sanzione molto alta e contraria al generale principio della proporzionalità.
Le sanzioni che vi abbiamo elencato “si applicano alle sole violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.” Ne consegue che alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, risultano ancora applicabili le precedenti disposizioni.
Consigliamo di leggere sempre il Qrcode per controllare che tutti lo stato del vostro registratore, l’ultima verifica registrata in Agenzia delle Entrate e l’ultimo invio
